Hai bisogno di aiuto?

Contratto di locazione
Contratto del noleggio
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATO - TITOLO DI PROPRIETA’

L’autonoleggio EASY CAR s.n.c. (di seguito indicato come LOCATRICE) concede in locazione (art. 84 C.d.S.) al Cliente (di seguito indicato come LOCATARIO), che sottoscrive il contratto nonché - per specifica approvazione - le seguenti condizioni, l'automezzo sopra specificato.

La locatrice autorizza il libero utilizzo del veicolo nel rispetto degli art. 2 e segg. del presente contratto, nonché delle relative disposizioni di Legge. Il locatario riconosce che il diritto di proprietà del veicolo nonché dei relativi accessori rimane sempre e comunque di Easy Car s.n.c. e, pertanto, si impegna a non disporne in alcun modo, agendo in contrasto con il suddetto diritto, ad esempio cedendo, vendendo, ipotecando o dando in pegno gli stessi.

Art. 2 - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE - CONDUCENTE

E’ espressamente vietata la sublocazione.

Il mezzo non potrà essere utilizzato e/o condotto per il trasporto di passeggeri o merci dietro compenso.

Inoltre, L'automezzo potrà essere condotto esclusivamente dal locatario, oppure: dal suo datore di lavoro, da un suo dipendente o collega, o da un qualsiasi componente del suo nucleo famigliare (e sempre a condizione che i predetti abbiano ottenuto la sua preventiva autorizzazione e siano maggiori di anni diciotto, nonché in possesso di regolare patente di, guida non scaduta).

Art. 3 - CONDIZIONI DEL VEICOLO, E CONSEGNA

Il locatario, prendendo in consegna il veicolo, dichiara di aver verificato che il medesimo è in buono stato di manutenzione, funzionalità ed efficienza ed' è idoneo all’uso pattuito è altre sì dotato di autoradio, antifurto, ruota di scorta (e attrezzi per la sua sostituzione), tutti i documenti necessari per la circolazione, incluso il tagliando assicurativo e la carta verde, oltre tutti gli oggetti/accessori espressamente specificati; il carburante consumato durante il periodo della locazione è a carico del locatario.

Art. 4 - OBBLIGHI RELATIVI ALL’USO DEL VEICOLO

Il locatario, ovvero il conducente da lui incaricato, ha l’obbligo di:
  1. ricevere i documenti necessari alla circolazione del mezzo, impegnandosi alla loro custodia e riconsegna, e, nel caso di smarrimento, si impegna a farne denuncia alla competente autorità, oltre a sopportare tutte le spese necessarie alla loro duplicazione, oltre al fermo macchina per il periodo in cui la stessa non potrà circolare;
  2. a utilizzare l'autoveicolo nel rispetto della destinazione e dei limiti indicati sulla carta di circolazione (es. non potrà adibire il veicolo a trasporto di persone e/o bagagli in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione ed in quello “uso e manutenzione” della casa costruttrice) con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia;
  3. a utilizzare il veicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada e nel rispetto di tutti i regolamenti e normative vigenti e in modo tale da non rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizze di assicurazione (a titolo esemplificativo: guida in stato di ebrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, competizioni sportive o gare di velocità, spingere e trainare altro veicolo o rimorchio);
  4. Il locatario è tenuto ad informare la Locatrice, nel più breve tempo possibile, qualora riscontrasse difetti negli pneumatici o anomalie degli stessi: in ogni caso, la responsabilità verso terzi per danni derivanti da omessa o mancata segnalazione del guasto grava sul Cliente;
  5. in caso di guasto alla vettura il locatario si impegna a contattare esclusivamente i numeri di assistenza telefonici forniti dalla locatrice: in caso contrario quest'ultima non sarà tenuta a riconoscere le eventuali spese sostenute a fronte del soccorso;
  6. il locatario si impegna a restituire il mezzo, nello stesso stato di manutenzione, funzionalità ed efficienza, alla scadenza convenuta espressamente pattuita nel contratto.
L'utilizzo, in spregio agli obblighi di cui sopra e/o alle norme di Legge, oltre a consentire alla locatrice la risoluzione anticipata del contratto, comporterà l’obbligo per il Cliente di rispondere civilmente e penalmente delle conseguenze derivate dall’uso illecito ed anomalo dell’autovettura.

Art. 5 - CANONE E RIMBORSI

Il Locatario assume l'obbligo di corrispondere a Easy Car:

a) l’importo del canone espressamente pattuito nel contratto o, in alternativa, una somma parametrata al chilometraggio effettuato dall’automezzo durante il noleggio, calcolata in base alla tariffa (il chilometraggio sarà determinato mediante lettura del contachilometri in dotazione dell' automezzo, ovvero in caso di guasto, calcolandolo in base alle distanze percorse, quali risultano dalla carta stradale;

b) il risarcimento di tutti i danni subiti dall’automezzo in seguito ad incidente stradale o al furto totale e/o parziale dello stesso (ove, peraltro, siano state rispettate tutte le condizioni previste la responsabilità del locatario per i suddetti danni viene contenuta nei limiti delle somme specificate nell'art. 7);

c) il risarcimento di tutti i danni causati da errato rifornimento e/o esaurimento dl carburante;

d) rimborso di tutte le spese per il recupero del mezzo non restituito nei termini del contratto;

e) nel caso di ritardata restituzione (oltre la scadenza pattuita nel contratto), il risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c. (corresponsione per ogni giorno      di ritardo di una somma pari al corrispettivo giornaliero pattuito, salvo l'ulteriore risarcimento del maggior danno riportato);

f) rimborso di tutte le sanzioni amministrative e contravvenzioni e di ogni altro addebito conseguente a violazione di Leggi e regolamenti — comprese le somme dovute per pedaggi autostradali non corrisposte - commesse durante il tempo della locazione, nonché i relativi costi accessori;

g) l'importo forfettario di €350 per cristalli, e per ogni incidente stradale verificatosi nel corso della locazione, che ha provocato danni a terzi;

h) rimborso di tutte le sanzioni amministrative e contravvenzioni e di ogni altro addebito conseguente a violazione di leggi e regolamenti comprese le somme dovute per pedaggi autostradali non corrisposte , commesse durante il tempo di locazione, nonchè i relativi costi accessori

i) l'importo forfettario di €15 oltre al carburante mancante per la mancata riconsegna della vettura col pieno di carburante.

l) l'importo forfettario di €20, a titolo di rimborso spese amministrative, per ogni notifica di sanzione amministrativa , e contravvenzioni e di ogni altro addebito conseguente a violazioni di leggi e/o regolamenti  comprese le somme dovute per pedaggi autostradali non corrisposte, commessa dal conducente del mezzo locato nel corso della locazione.

m) spese legali sostenute dalla locatrice per ottenere il pagamento di quanto sopra. Il locatario che sottoscrive il contratto e le condizioni relative, fornendo i propri dati, nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, è sempre personalmente tenuto al pagamento delle somme (a titolo di canoni, rimborsi, risarcimento e quant'altro) anche nel caso in cui abbia stipulato il contratto in nome e per conto di un terzo e anche per le azioni ed omissioni compiute dall'effettivo conducente dell'autoveicolo.

Il Cliente acconsente fin d’ora con firma del contratto all’addebito di tutti gli importi che risulteranno dovuti, direttamente ed indirettamente, in forza del noleggio, anche successivamente alla fatturazione del corrispettivo dello stesso sulla carta di credito utilizzata a garanzia del pagamento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal presente contratto di noleggio.

Art. 6 - GARANZIA E RESPONSABILlTA' DELLA LOCATRICE

L’autoveicolo è coperto da garanzia nei termini indicati dalla casa costruttrice. Il Cliente potrà far valere a proprie spese i diritti derivanti da tale garanzia, direttamente nei confronti della casa costruttrice e/o del concessionario presso cui è avvenuto l’acquisto dell'automezzo, sollevando la locatrice da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, funzionamento, vizi occulti o palesi degli autoveicoli, accettando, altre sì, tutte le clausole, che dichiara di conoscere, delle condizioni generali di vendita applicate dal concessionario e di uso dell'autoveicolo come indicate dalla casa costruttrice.

Oltre a ciò il Cliente esonera la locatrice da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti guasti, mancata consegna o riconsegna, furto o smarrimento di merci eventualmente trasportate e quant'altro fatto accaduto durante il tempo della locazione, rinunciando a . qualsiasi azione di rivalsa nei suoi confronti.

Art. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE

La locatrice fornisce per l’autoveicolo concesso in locazione e per il periodo pattuito le seguenti coperture assicurative:

a) r.c.a. obbligatoria con polizza che prevede la copertura per la responsabilità civile verso terzi e per i danni ad animali o cose, nei limiti prescritti dalle leggi in vigore nel paese ove l’automezzo è registrato con frankigia di €350 per ogni  incidente causato .

b) rischio danni propri dell'autoveicolo (c.d. "Kasko"), con "franchigia” pari al 20% del valore commerciale con un minimo di € 1000,00 per veicoli A e B, € 1000,00 per categorie superiori, € 1.500,00 per veicoli commerciali;

c) rischio "Furto", con "franchigia" pari al 20% del valore del mezzo con un minimo di 1000,00 € di veicoli A e B), di € 1500,00 (per le categorie superiori), di € 1.549,37 per i mezzi commerciali; questa copertura è operativa solo, nel caso in cui il locatario restituisca le chiavi del veicolo, diversamente dovrà rispondere per l'intero valore del mezzo.

Il cliente dichiara di essere stato informato e di avere ricevuto estratto delle Condizioni Generali che regolano le assicurazioni previste ai punti a), b), c);

In ogni caso resta espressamente convenuto che il Cliente si obbliga a risarcire la locatrice di ogni e qualsiasi danno ed a manlevare il medesimo da ogni e qualsiasi risarcimento verso terzi conseguente sia alla proprietà, sia alla detenzione, che alla circolazione ed all'impiego del bene locato per qualsiasi rischio che risulterà coperto o non indennizzato dalla Compagnia assicuratrice.

Il Cliente accetta espressamente di coprire, nel caso di sinistro, le "franchigie” come previste dalle polizze assicurative stipulate di cui sopra.

Qualora il locatario accetti le condizioni della polizza assicurativa per il guidatore stipulata da Easy Car con la propria Compagnia Assicuratrice per conto del Cliente, e ne faccia espressa richiesta siglando la relativa casella, egli sarà coperto da assicurazione alle condizioni descritte nella polizza assicurativa e relative C.G.A.

Art. 8 - ALTRI SERVIZI

Oltre alle suddette coperture assicurative, la locatrice fornisce per l'autoveicolo concesso in locazione e per il periodo pattuito, i seguenti servizi:

a) pagamento tassa di proprietà;

b) manutenzione ordinaria dell'autoveicolo: tagliandi regolari. sostituzione organi d’usura nelle normali quantità previste.

La sostituzione di organi danneggiati o usurati a causa di errata od anormale conduzione, e il carburante, il lavaggio, il posteggio, i pedaggi, le contravvenzioni, l'IVA ed ogni altro servizio espressamente non elencato sopra, sono esclusi dal canone concordato e sono, conseguentemente a carico del Cliente.

Art. 9 - INCIDENTE

In caso in cui l'automezzo venga coinvolto in un incidente stradale, il Cliente si impegna a proteggere gli interessi della locatrice e della sua compagnia assicuratrice, obbligandosi a:

a) non rilasciare, nell’immediatezza del sinistro, eventuali dichiarazioni di responsabilità o colpa, in caso di incertezze sulla dinamica;

b) informare immediatamente telefonicamente la locatrice e trasmettere alla stessa entro le 24 ore successive una relazione dettagliata compilata su "modulo di constatazione

amichevole” previsto dalla Legge ed accluso ai documenti dell'autoveicolo (contenente, in particolare, i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte e degli eventuali testimoni);

c) informare immediatamente la più vicina Autorità di Polizia nel caso di necessità di accertamenti a carico di terzi o quando vi siano feriti e in ogni caso di incidente grave;

d) provvedere alla custodia del veicolo;

e) attivarsi, anche successivamente a richiesta della Locatrice, al fine di procurarsi tutti gli elementi necessari al fine di individuare correttamente la responsabilità;

f) sempre a richiesta della Locatrice, che lo ritenga necessario, collaborare nella gestione delle cause civili conseguenti ai sinistri.

Art. 10 - INCENDIO, FURTO O DISTRUZIONE

In caso di incendio, furto totale o parziale il Cliente ha l’obbligo di:

a) avvertire immediatamente il locatore, dandogli tutte le informazioni circa data, luogo e le altre circostanze del sinistro;

b) sporgere immediatamente denuncia alle Autorità competenti e farsi rilasciare l'attestato di resa denuncia, da inviare alla locatrice;

c) riconsegnare le chiavi dell'autoveicolo e dell’antifurto, se il mezzo ne è provvisto, in caso di furto totale. La mancata consegna,di quanto sopra comporta la decadenza della copertura assicurativa e, conseguentemente, il locatario sarà’ tenuto personalmente al risarcimento del danno.

In ogni caso il locatore non sarà responsabile dei danni subiti dal Cliente per furti di merce, oggetti od altri accessori contenuti nell’autoveicolo.

Art. 11 - RICONSEGNA DEL VEICOLO LOCATO

Il locatario si obbliga a riconsegnare il veicolo presso la sede della Easy Car ed entro la data indicati nel contratto, o comunque appena la locatrice gliene faccia richiesta (ad es.: nel caso di risoluzione o scadenza anticipata della locazione), con i medesimi accessori e nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, fatta salva la normale usura proporzionata dalla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso.

Qualora il veicolo non sia riconsegnato alla locatrice entro tale data, quest'ultima potrà riacquistare il materiale possesso del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del Cliente.

Le spese per la riparazione di eventuali danni meccanici e di carrozzeria, riscontrati sul veicolo e non imputabili a normale usura, verranno addebitati al Cliente, cosi come il ripristino di riparazioni non autorizzate o male eseguite.

Art. 12 - FACOLTA’ Dl PROROGA

Su richiesta del Cliente, il locatore si riserva la facoltà di prorogare la locazione per un periodo opportuno ed alle tariffe in vigore al momento della scadenza.

Art. 13 - D. LGS 30-06-2003 n. 196

Il locatario dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell’art. 10 L. 31/12/96 n. 675 circa le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati in suo possesso, soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi, il nome, la denominazione, la residenza o la sede dei titolari e dei responsabili dei trattamenti e presta il proprio consenso libero e consapevole al trattamento dei suddetti dati per le finalità contemplate nell’informativa.

Art. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Locatario non può esercitare la facoltà di richiedere la risoluzione, anticipatamente alla scadenza del contratto: conseguentemente, qualora essa venga richiesta il locatario sarà comunque tenuto a corrispondere tutte le somme pattuite fino all’originario termine.

Art. 15 - RISOLUZIONE ESPRESSA

La locatrice si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso il contratto di Locazione nei seguenti casi:
  1. mancato pagamento di due mensilità, anche non consecutive, del canone;
  2. sequestri giudiziari od esecuzione forzata su beni di proprietà del Locatario;
  3. messa in liquidazione del Locatario;
  4. dichiarazione di fallimento o sua ammissione a procedura concorsuale in genere.
In questi casi il Locatore potrà rientrare in possesso di tutti i suoi veicoli, inclusi gli accessori, senza preavviso, anche in presenza di opposizione da parte del Cliente. L’indennizzo riconosciuto dal Cliente al locatore, nel caso di risoluzione espressa, è quello previsto per l’esercizio della risoluzione anticipata di cui all’articolo precedente.

Art. 16 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le richieste e le comunicazioni trasmesse dal Locatore al Cliente e finalizzate alla corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal presente contratto si intendono compiutamente effettuate se trasmesse al recapito indicato dal Cliente, con comunicazione scritta pervenuta al Cliente, anche a mezzo telefax, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi rispetto al termine indicato.

Analoghe modalità valgono per le comunicazioni inviate dal Cliente al Locatore. A tal fine, il locatario, si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo e l'esistenza dei requisiti di Legge per l'abilitazione alla guida.

Art. 17 - FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTIVI O DEROGATIVI

Qualsiasi cambiamento od aggiunta ai termini ed alle condizioni del contratto sarà valida solo se confermata per iscritto.

Art. 18 - NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana e per quanto non espressamente previsto si richiamano espressamente le norme del Codice Civile applicabili (1571 e seg.;) nonché delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 19 - FORO CONVENZIONALE ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà competente, in via esclusiva (con esclusione, pertanto, del foro generale del convenuto, del forum contractus; del forum distinatae solutionis e del foro ex art; 1182, terzo comma, c.c.) il Foro di PARMA (Italia).
NOLEGGIA SUBITO
Autonoleggio a breve, medio e lungo termine.
Offerte e consulenza su misura.
Soluzioni di mobilità integrate, da 1 giorno a 12 mesi.
L'AZIENDA
Chi Siamo La Flotta Servizi F.A.Q. Serve aiuto? Noleggio lungo termine
CONTATTI
Parma
Via Carra, 11

Tel. 0521776260
Fax 0521776324
info.parma@easycar-rent.it
 
Reggio Emilia
Via Garonna 15/E

Tel. 0522943091
Fax 0522946556
info.reggio@easycar-rent.it
ORARI UFFICIO
Da lunedì a Venerdì
8.00 - 12.00
14.30 - 18.00

Sabato
PARMA: 8.00 - 12.00
REGGIO: Chiuso

Domenica CHIUSO
© 2024 EASY CAR AUTONOLEGGIO - P. Iva 01960110342 | Privacy | Cookie Policy | Website by Clicom

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Accetta tutti Accetta selezionati Rifiuta
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.